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Parere Legale

Diritto successorio. La rappresentazione.

Rappresentazione; accettazione dell’eredità.

In caso di successione testamentaria, il secondo comma dell’art. 467, del codice civile, statuisce che si ha rappresentazione (cioè il subentro dei discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, che non vuole o non può accettare l’eredità) allorquando il testatore non abbia provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità. La Giurisprudenza, sul punto, conferma che il rappresentante che subentra in luogo del rappresentato succeda direttamente al de cuius e l’eredità, o la quota di essa, gli sarà devoluta nella misura che sarebbe spettata al rappresentato (ex multis, Cass. N. 1987/2016). La Cassazione ha anche precisato che il discendente rappresentante non potrà essere considerato soggetto estraneo alla comunione, nei cui confronti è possibili esercitare il diritto di riscatto ex art. 732, del codice civile (il cosiddetto retratto successorio).

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