
Divorzio e Assegno Divorzile
L’avvocato divorzista per l’ottenimento, la revisione, la cessazione dell’assegno divorzile.
Il termine “divorzio” viene comunemente utilizzato per indicare la fine del rapporto matrimoniale fra i coniugi. Tuttavia, è opportuno precisare che il legislatore italiano, non solo, non ne fornisce alcuna esplicita definizione ma tale locuzione non è neppure contenuta nella Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (c.d. legge sul divorzio), modificata dalle normative successive, che ne reca la disciplina.
E’ necessario specificare, quindi, che il vocabolo comunemente adottato “divorzio” si riferisce allo scioglimento del matrimonio per il matrimonio civile ed alla cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio, per quello religioso (c.d. matrimonio concordatario); in tale ultima ipotesi, la pronuncia di divorzio non determina il venir meno del vincolo religioso (artt. 1 e 2, L. 898/70).
La domanda di divorzio può essere formulata da entrambi i coniugi congiuntamente e concordemente (c.d. divorzio congiunto) oppure da uno solo di essi in assenza di accordo sulle condizioni del divorzio (c.d. divorzio giudiziale).
La richiesta di divorzio, congiunto o giudiziale, presuppone l’esistenza di almeno una delle condizioni tassativamente elencate nell’art. 3 della Legge 898/70. L’ipotesi più frequente e più comune è l’intervenuta separazione personale dei coniugi, accertata con sentenza passata in giudicato (nel caso di separazione giudiziale) o con decreto di omologa (nel caso di separazione consensuale); in entrambi i casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è necessario che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un periodo di tempo di 12/6 mesi (a seconda che si tratti di separazione giudiziale o consensuale) decorrenti dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nel procedimento di separazione.
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso e, nel caso di divorzio congiunto, i coniugi possono farsi assistere anche dallo stesso avvocato mentre nel caso del divorzio giudiziale è indispensabile che ciascun coniuge sia assistito dal proprio legale.
Il giudice pronuncia, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui all’art. 4 della Legge 898/70, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Secondo la Giurisprudenza, questa va intesa come “concreta impossibilità di mantenere o ricostruire il consorzio familiare per effetto della definitiva rottura dell’unione fra coniugi, come cessazione della convivenza, della comune organizzazione e gestione della famiglia” (Cass. 17 giugno 1998 n. 6031).
Assegno di divorzio.
Il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili produce tra le parti sia effetti personali (ad ex. la possibilità per entrambi i coniugi di contrarre nuove nozze, la perdita per la moglie del cognome del marito, etc.) sia effetti patrimoniali; in riferimento a questi ultimi, di particolare rilievo è la disposizione contenuta nel comma 6, dell’art. 5 della Legge 898/70, secondo la quale “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, […] dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma precisa altresì gli elementi che il tribunale deve valutare, anche in rapporto alla durata del matrimonio, ai fini dell’ammontare dell’assegno divorzile, ovvero le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune nonché il reddito di entrambi.
L’assegno di divorzio ha una finalità assistenziale ovvero ha lo scopo di garantire, dopo il divorzio, all’ex coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Infatti, i presupposti essenziali per la richiesta e l’ottenimento dell’assegno di divorzio sono due: l’inadeguatezza dei mezzi a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio oppure l’impossibilità di procurarsi, per ragioni oggettive, i mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita precedente.
L’onere di provare tanto il peggioramento economico/qualitativo di vita subìto a seguito del divorzio quanto le ragioni oggettive che impediscono al coniuge di procurarsi mezzi adeguati al mantenimento del precedente tenore di vita, spetta al coniuge richiedente l’assegno.
L’ammontare dell’assegno divorzile, nel corso del tempo, può essere modificato (aumentato o diminuito) così come è possibile che l’ex coniuge avente diritto o entrambi chiedano al tribunale la cessazione dell’assegno stesso. Quest’ultima ipotesi si verifica, ad esempio, nel caso in cui l’ex coniuge creditore contragga nuove nozze; con il matrimonio, cessa l’obbligo dell’altro di corrispondere l’assegno.
Si pensi anche al caso in cui, molto frequente, l’ex coniuge avente diritto, instauri una nuova convivenza more uxorio dalla quale derivi un miglioramento delle proprie condizioni economiche grazie al contributo del convivente. Una simile situazione, secondo la giurisprudenza, integra giustificato motivo per l’ottenimento della revisione dell’assegno di divorzio (Cass. 11 aprile 2011 n. 8227).
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