
Avvocato separazione, divorzio
Separazione e divorzio.
Lo Studio Legale Rena – Bonomo è specializzato nel trattare cause di separazione e divorzio, stragiudiziale o giudiziale, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio e dei diritti dei minori, anche dopo la Riforma Cartabia che ha modifica alcuni istituti di diritto di famiglia e il processo civile in tale ambito (Processo Unificato della famiglia e dei Minori).
L’istituto giuridico della separazione può essere applicato unicamente al vincolo matrimoniale, non essendo stato previsto per lo scioglimento delle unioni civili.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha eliminato la necessità che la separazione possa essere concessa in caso di colpa di uno dei due coniugi. Oggi vige il principio dell’addebito della separazione e una visione privatistica del rapporto tra i coniugi, i quali possono decidere, anche da soli, di richiedere la separazione.
La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale (cosa che avviene solo a seguito della la pronuncia di divorzio), ma modifica il regime matrimoniale, facendo venir meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Con la pronuncia di separazione viene meno alrtresì l’obbligo di convivenza, di assistenza morale e materiale e il dovere di fedeltà.
Dopo che il legislatore del 1970 ha abbandonato il principo dell’indissolubilità del matrimonio, introducendo in Italia il divorzio e i casi di sciglimento dello stesso (legge 898/1970), la successiva legge 6 maggio 2015 n 55 ha modificato la disciplina dello scioglimento del matrimonio anticipando il momento in cui è possibile presentare la domanda di divorzio presso il Tribunale competente.
Viene anticipato altresì l’effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Anteriormente alla riforma del divorzo breve, la legge del 1970 prevedeva che dovessero trascorrere tre anni dalla separazione. Oggi occorrono solo dodici mesi dalla pronuncia di separazione giudiziale e sei mesi da quella consensuale, che decorrono dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale.
L’effetto principale del divorzio è far venir meno i doveri elencati dall’art. 143 del codice civile, che non siano stati già attenuati dalla separazione (quali ad esempio il dovere di convivenza e di fedeltà).
A seguito del divorzio gli ex coniugi possono contrarre un nuovo matrimonio, o un’unione civile, riacquisendo lo status di “liberi”. Per la moglie tale effetto personale non è immediato, dovendo trascorrere trecento giorni, ad esclusione del caso in cui il matrimonio sia stato sciolto poiché non consumato.
Ulteriore effetto personale del divorzio è la perdita da parte della moglie del congnome del marito, salvo vi sia un interesse meritervole di tutela al mantenimento dello stesso, da richiedere in via giudiziale. Se il marito subisce un pregiudizio nel caso in cui la moglie mantenga il di lui cognome potrà percorrere le vie giudiziarie al fine di ottenere una tutela inibitoria e risarcitoria.
Dal punto di vista degli effetti patrimoniali, il divorzio fa venir meno i diritti successori reciproci tra i coniugi.
Il coniuge più debole che non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive, può domandare all’altro coniuge un assegno divorzile. Il Tribunale prenderà in considerazione una serie di indici per valutare l’opportunità di disporre l’assegno divorzile, tra cui il possesso di redditi, il possesso di cespiti, la capacità ed effettività di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età al sesso) e, infine, la disponibilità di una casa di abitazione.
Ulteriori cause di divorzio previste dell’art. 3, n. 2, della legge 898/70 sono la commissione di fatti penalmente rilevanti, la mancata consumazione del matrimonio, la sentenza di rettificazione del sesso passata in giudicato, l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio celebrato all’estero o un nuovo mattrimonio celebrato da un coniuge all’estero.
L’avvocato Rena e il suo team di esperti possono supportare le seguenti:
- ricorso per separazione consensuale
- ricorso per separazione giudiziale
- separazione e divorzio mediante negoziazione assistita
- ricorso per divorzio congiunto
- ricorso per divorzio giudiziale
- ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
Lo Studio Legale Rena – Bonomo offre la migliore assistenza per la gestione di casi di diritto di famiglia, separazione, divorzio, minori, tutela patrimonio.
Studio Legale Rena – Bonomo, Milano. Avvocato divorzista, avvocato matrimonialista, civilista e penalista, specializzato in diritto di famiglia. Contattaci.
Approfondimento: Divorzio
L’Avv. Rena, con un’esperienza che parte dal diritto civile e diritto di famiglia in particolare, ha acquisito nel tempo una profonda conoscenza del diritto civile e penale, potendo patrocinare e garantire oggi ai propri assistiti la miglior strategia possibile innanzi ai Tribunali e alle Corti d’Appello di tutt’Italia: reati contro la persona, reati contro il patrimonio, separazione, divorzio, penale minorile, mantenimento e affidamento di minori, assistenza in situazioni di crisi familiare anche innanzi ai Servizi Sociali, successioni, impugnazione di testamento. Lo Studio è specializzato inoltre in diritto del lavoro e diritto dell’immigrazione.
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